A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 93 del 28/05/2008 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili:
- l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale1 del soggetto passivo e relative pertinenze2,
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta, nonché ai suoceri e alle suocere e relative pertinenze,
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizioni che non risulti locata e relative pertinenze;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze;
- l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e relative pertinenze,
- l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze,
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti).
1 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
2 Perché si parli di pertinenza è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- oggettiva: deve esistere un collegamento funzionale tra l’abitazione e la pertinenza;
- soggettiva: deve esistere la volontà del soggetto di voler adibire un determinato fabbricato quale pertinenza di un altro.