Comune di Brembilla
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Avviso

ICI 2008 – NON PAGANO LE ABITAZIONI PRINCIPALI, QUELLE ASSIMILATE E LE RELATIVE PERTINENZE

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 93 del 28/05/2008 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili:
-         l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale1 del soggetto passivo e relative pertinenze2,
-         l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta, nonché ai suoceri e alle suocere e relative pertinenze,
-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizioni che non risulti locata e relative pertinenze;
-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze;
-         l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e relative pertinenze,
-         l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze,
-         gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze,
 
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti).
 
 
1 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
 
2 Perché si parli di pertinenza è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-          oggettiva: deve esistere un collegamento funzionale tra l’abitazione e la pertinenza;
-          soggettiva: deve esistere la volontà del soggetto di voler adibire un determinato fabbricato quale pertinenza di un altro.



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