TA.R.S.U. - Denuncia di cessazione
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata (Es.: Presentazione denuncia di cessazione il 15 marzo, abbuono della tassa dal 01 maggio).
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Pertanto il contribuente è tenuto a dare immediata comunicazione della cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree all’Ufficio Tributi utilizzando gli appositi modelli, predisposti e messi a disposizione dal Comune, mediante presentazione all’Ufficio Protocollo che ne rilascia ricevuta.
Nel caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
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