Contributo assegno di maternità
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato
Possono presentare la domanda le madri:
- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi).
Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Occorre presentare la domanda in Comune, all’assistente sociale, corredata da attestazione I.S.E. in corso di validità o di Dichiarazione Sostitutiva per ottenere l’attestazione.
E’ importante sapere che il reddito I.S.E. non corrisponde al reddito percepito, ma è un parametro che tiene conto di molte variabili; quindi, prima di rinunciare a chiedere un contributo, si consiglia di vedere la scheda informativa sull’ISE o di contattare l’ufficio per spiegazioni dettagliate.
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- Dott.ssa Sonia Riva
telefono: 0345.330008
fax: 0345.330023
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